Asta immobiliare deserta? al quarto tentativo la casa torna al debitore

Novità importanti per i pignoramenti immobiliari nella riforma del processo civile. Secondo il Testo Unico sul PCt, approvato dalla Commissione Giustizia delle Camera, si prevede una durata massima delle procedure di esecuzioni immobiliari che non potranno contare più di quattro aste. Se alla quarta, la casa non viene venduta, il processo si chiude e l’abitazione torna al debitore.

Numero massimo aste deserte

La riforma prevede un numero massimo di aste deserte. Dopo tre tentativi andati a vuoto, si passerà a un quarto esperimento di vendita a prezzo libero. Intanto il giudice avrà ordinato la liberazione immediata della casa da parte del debitore, per evitare che sia proprio questo elemento a scoraggiare i possibili acquirenti.

Se anche la quarta asta dovesse andare a vuoto, il giudice dichiara la chiusura anticipata del pignoramento. L’immobile viene restituito al debitore e il creditore dovrà trovare altri beni da pignorare. Nel caso in cui dovesse avviare la procedura di esecuzione per lo stesso immobile, questo potrebbe configurarsi come abuso di diritto.

Aste deserte estinzione procedura

Già due anni fa, il legislatore aveva previsto l’estinzione anticipata della procedura nel caso di asta deserta. Ma ci sono importanti differenze con il passato

  • la chiusura del processo di pignoramento dell’immobile non è una facoltà del giudice, ma un vero e proprio obbligo
  • viene definito il numero di aste massimo, in questo caso quattro
  • nel nuovo testo non vengono poste condizioni alla chiusura anticipata della procedura se non il numero massimo di aste (nella precedente formulazione, infatti, l’estinzione dell’esecuzione forzata era relazionata al momento in cui “non risulti più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuto conto dei costi necessari per la prosecuzione della procedura”

?Pignoramento immobiliare prima casa

Nel caso in cui tre aste immobiliari siano andate deserte, il giudice può chiedere l’immediato rilascio della casa da parte del debitore. Ciò non vale però nel caso in cui l’immobile costituisca la prima casa di abitazione dello stesso. In questo caso, potrà continuare ad abitarlo anche durante l’esecuzione forzata.

Pignoramento beni immobili indivisi

Sono previste maggiori garanzie nel caso di espropriazione di beni indivisi. Tra questi la previsione che sia espropriato l’immobile in comuni di beni, ma che venga restituito al coniuge non debitore la metà del controvalore del bene, al loro delle spese di liquidazione.

 

fonte idealista.it uscita del 23 febbario 2016

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