Pagamento conguaglio spese condominiali, a chi spetta?

Nel caso di un appartamento in affitto, a chi spetta il pagamento del conguaglio delle spese condominiali? Al proprietario o all’inquilino? A spigarcelo sono i nostri collaboratori di condominioweb

Il conguaglio delle spese condominiali che si apprende con l’approvazione del rendiconto condominiale riferito all’anno di gestione appena trascorso, dunque, altro non è che la differenza a favore del condominio o del condòmino rispetto alle somme versate sulla base del preventivo.

Se un appartamento ovvero più in generale un’unità immobiliare è data in locazione , il conguaglio è dovuto dal proprietario o dal conduttore? E l’eventuale restituzione?

Rispetto al conguaglio condominiale ed alla ripartizione delle spese tra proprietario ed inquilino, comprendere chi debba pagare che cosa non è operazione differente da quella che si fa nel corso dell’anno e gli strumenti per la verifica sono i medesimi.

Come ci ricorda l’art. 9 della legge n. 392/78, il conduttore paga il 90% delle spese per il servizio di portierato e poi quelle necessarie per il servizio di pulizia delle parti comuni, per il funzionamento e all’ordinaria manutenzione dell’ascensore, per l’erogazione dell’acqua, dell’energia elettrica, del riscaldamento e del condizionamento dell’aria, nonché i costi riguardanti allo spurgo dei pozzi neri e delle latrine e di in generale quelle concernenti l’erogazione di servizi comuni.

Il pagamento verso il condominio deve essere sempre effettuato dal proprietario. In termini strettamente legali, infatti, il pagamento del conduttore si manifesta come un adempimento parziale delegato che, in ragione della parzialità, può sempre essere rifiutato dal creditore/condominio. Resta fermo il principio della diretta ed unica responsabilità del proprietario per i debiti del conduttore inerenti alle quote condominiali di sua spettanza.

Il pagamento, dice la legge deve avvenire entro due mesi dalla richiesta, pena la possibilità di azione per la risoluzione del contratto se l’ammontare dei debiti condominiali supera due mensilità di canone. Il conduttore in quel lasso di tempo può chiedere delucidazioni e riscontri documentali delle somme richiestegli, eventualmente contestandone il fondamento (cfr. art. 9 legge n. 392/78).

Il procedimento appena descritto vale anche in relazione al conguaglio. Se, come si suole dire, alla fine dell’anno si tirano le somme, in quel tirare le somme c’è anche la possibilità d’individuare con chiarezza quanto dovuto dal proprietario e quanto è addebitabile al conduttore. All’eventuale pagamento del conguaglio corrisponde la chiusura dei rapporti economici rispetto allo specifico anno di gestione cui esso si riferisce.

 

fonte idealista.it

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