Casa pignorata, devo pagare le spese condominiali?

Con la sentenza n. 3354/16 del 19 febbraio 2016 la Cassazione ha chiarito come si deve comportare il condòmino nel caso in cui non possa accedere al proprio appartamento perché è in corso un sequestro o un pignoramento. Secondo quanto stabilito, è ugualmente tenuto a pagare le spese di condominio per come deliberate dall’assemblea.

Il pagamento degli oneri condominiali è connesso al fatto stesso di essere proprietari dell’appartamento

La Suprema Corte ha sottolineato che il pagamento degli oneri condominiali non è strettamente legato al godimento di uno o più beni o servizi specifici, ma è connesso al fatto stesso di essere proprietari dell’appartamento. Ciò significa che anche in caso di mancato utilizzo della casa, perché il tribunale ha ordinato al debitore lo sgombero dell’immobile, quest’ultimo è ugualmente obbligato a versare le spese secondo i propri millesimi.

Cosa succede quando la casa è pignorata o sequestrata

Nel caso di casa pignorata o sequestrata, non spetta né al creditore, né al custode giudiziario il pagamento delle spese ordinarie di condominio o quelle di manutenzione straordinaria dell’immobile oggetto di esecuzione forzata e pignoramento, anche se è già intervenuto l’ordine del magistrato di lasciare l’abitazione.

Solo dal momento in cui, una volta avvenuta l’asta e aggiudicato l’immobile al miglior offerente, interviene il decreto del giudice di trasferimento della proprietà il debitore non deve più versare gli oneri condominiali.

La sentenza ha poi evidenziato che, qualora il condominio abbia ottenuto un decreto ingiuntivo dal tribunale nei confronti del condòmino moroso, quest’ultimo non può contestare eventuali vizi della delibera assembleare, poiché, per tali questioni, egli deve impugnare prima la delibera del condominio, entro i 60 giorni previsti dal codice. Una volta notificato il decreto ingiuntivo, detto termine è scaduto ed è ormai troppo tardi per sollevare critiche contro la decisione degli altri condomini. L’unica cosa che può contestare il debitore è la validità del decreto ingiuntivo stesso, per vizi suoi propri.

 

fonte idealista.it uscita dell’11 marzo 2016

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