Il tema delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa è molto caldo. Adesso sotto i riflettori è la situazione in cui si è in presenza di un accordo di separazione coniugale e un coniuge trasferisce all’altro la proprietà di un’abitazione. Vediamo cosa accade.
Con la sentenza numero 5156, la Cassazione ha stabilito che se, in esecuzione di un accordo di separazione coniugale, un coniuge trasferisce all’altro coniuge la proprietà di un’abitazione, comprata da meno di cinque anni con l’agevolazione prima casa, questa alienazione non provoca la decadenza dell’agevolazione di cui il coniuge alienante abbia beneficiato in sede di acquisto, anche se questi poi non compri, entro un anno dalla cessione, una nuova prima casa.
Una sentenza che fa chiarezza su un punto sul quale in precedenza sono stati espressi diversi orientamenti. Secondo un primo orientamento (sentenza 2263/2014), infatti, il trasferimento di un immobile in favore del coniuge per effetto degli accordi intervenuti in sede di separazione consensuale sarebbe comunque da ricondurre alla volontà del coniuge cedente e non al provvedimento giudiziale; cosicché, qualora l’alienazione intervenga nei cinque anni successivi all’acquisto beneficiato dall’agevolazione prima casa, senza che il coniuge alienante abbia ricomprato, entro l’anno ulteriore, un altro appartamento da adibire a propria abitazione principale, l’agevolazione fiscale di cui egli abbia beneficiato per comprare l’immobile poi ceduto dovrebbe essere revocata.
Secondo un altro orientamento, l’attribuzione a un coniuge da parte dell’altro coniuge della proprietà della casa coniugale, in adempimento di una condizione inserita nell’atto di separazione consensuale, non costituisce una forma di alienazione dell’immobile rilevante ai fini della decadenza dell’agevolazione prima casa, bensì una modalità di utilizzazione dell’immobile per la migliore sistemazione dei rapporti fra i coniugi in vista della cessazione della loro convivenza (sentenza 3753/2014 e circolari Agenzia delle Entrate 27/2012 e 2/2014).
Adesso la sentenza 5156/2016 ha stabilito che, dato che il trasferimento dell’immobile in attuazione dei patti di sperazione è svincolato da qualsivoglia corrispettivo e non rappresenta un atto di donazione,sarebbe irragionevole la comminatoria della decadenza dall’agevolazione goduta in sede di acquisto dell’immobile in questione. Non essendo configurabile alcun intento speculativo e non avendo, il coniuge cedente, conseguito alcuna somma da reimpiegare per l’acquisto di una nuova casa, il contribuente non può essere sanzionato con la perdita del beneficio fiscale di cui si è avvalso in sede di acquisto.
La previsione della sanzione della decadenza per le vendite effettuate prima del decorso del quinquennio dalla data del contratto di acquisto, non seguite dal riacquisto di altro immobile entro un anno, risponde infatti all’esigenza di prevenire operazioni speculative di cessione con agevolazioni fiscali.
Tali benefici sono diretti, infatti, a favorire sul piano sociale l’acquisizione in proprietà della prima casa da destinare ad abitazione del nucleo familiare. Un intento speculativo è invece sicuramente da escludere nel caso di cessione immobiliare senza corrispettivo, perché rispondente all’esigenza di definizione dei rapporti tra coniugi in occasione della crisi definitiva del loro rapporto.
Pertanto, laddove la legge stabilisce la decadenza dall’agevolazione per l’acquisto della prima casa in caso di cessione effettuata prima del decorso del predetto quinquennio, tale decadenza non può trovare applicazione con riferimento agli accordi traslativi raggiunti in sede di separazione, la cui utilità sociale deriva della natura stessa dei conflitti, personali prima ancora che patrimoniali, che detti atti sono funzionalmente destinati a dirimere.
fonte idealista.it uscita del 17 marzo 2016