I tre strumenti a sostegno di chi non riesce a pagare il mutuo

E’ in discussione al Parlamento il dgls di attuazione della direttiva dei mutui che introduce la possibilità per le banche di ottenere l’immobile dato in garanzia dopo 18 rate non pagate, sempre e quando sia previsto dal contratto sottoscritto con il debitore. Ma prima di arrivare al pignoramento della casa, ci sono tre strumenti di cui può disporre il mutuatario. Si tratta di tre fondi nati nel corso degli anni dall’accordo tra il ministero delle Finanze e l’associazione bancari italiani.

Fondo solidarietà mutui prima casa

Istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze prevede la possibilità per i titolari di un mutuo contratto per l’acquisto della prima casa di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate (per un massimo di 18 mesi) se si verificano delle circostanze che incidono profondamente sul reddito familiare.

Può presentare domanda il proprietario di un immobile adibito ad abitazione principale, titolare di un mutuo contratto per l’acquisto dello stesso immobile non superiore a 250.000 euro e in possesso di indicatore ISEE non superiore a 30.000 euro. Il mutuo deve inoltre essere in ammortamento da almeno 1 anno al momento della presentazione della domanda; nel caso che, al momento della presentazione della domanda, il titolare del contratto di mutuo si trovi in ritardo nel pagamento delle relative rate, il ritardo non deve essere superiore a 90 giorni consecutivi.

Requisiti fondo di solidarietà mutui

Si può far domanda per accedere al fondo di solidarietà per i mutui nei casi di perdita

  • del rapporto di lavoro subrodinato, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, con permanenza dello stato di disoccupazione al momento della presentazione della domanda.
  • del rapporto di lavoro parasubordinato da parte dell’intestatario o di uno dei cointestari del contratto di mutuo
  • condizioni di non autosufficienza come handicap grave o morte

Durante il periodo di sospensione il fondo verserà alla banca gli interessi. Una volta terminato il periodo di sospensione, il mutuatario dovrà restituire il debito residuo, spalmato però su una durata più corta.

Fondo di solidarietà cassa integrazione

Dal marzo 2015 anche i cassa integrati possono accedere al fondo di sospensione. Ma la sospensione dura solo 12 mesi, e non 18, ed è prevista solo per la quota capitale, mentre la quota interessi dovrà essere pagata dal mutuatario.

Fondo garanzia prima casa

Il fondo è destinato alle famiglie che aspirano ad acquistare l’abitazione principale, con priorità d’accesso per le giovani coppie o ai nuclei famigliari monogenitoriali con figli minori, nonché di giovani con contratti di lavoro atipico con età inferiore a 35 anni.

Il Fondo di garanzia prevede il rilascio di garanzie a copertura del 50% della quota capitale dei mutui ipotecari erogati per l’acquisto, o la ristrutturazione per l’accrescimento dell’efficienza energetica. Al momento142 banche hanno aderito al fondo.

 

fonte idealista.it uscita del 17 marzo 2016

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