Oggi ripercorriamo in modo sintetico e semplice la storia dei condoni e soprattutto la differenza tra quest’ultimo e il termine sanatoria.

Oggi ripercorriamo in modo sintetico e semplice la storia dei condoni e soprattutto la differenza tra quest’ultimo e il termine sanatoria.

CONDONO

 

È una legge di Governo ossia un provvedimento che porta a legittimare tendenzialmente tutti o quasi tutti gli abusi.

 

In Italia sono stati varate 3 leggi di condono:

 

Legge 20/02/1985;

Legge 23/12/1994;

Legge 31/12/2003;

 

Precisiamo che il condono è una domanda che va presentata entro una certa scadenza e sono previste delle  SANZIONI  : oneri concessori da versare nelle casse comunali e oblazioni da versare nelle casse dello Stato.

 

Entriamo nel dettaglio per capire nello specifico di ogni singolo condono:

 

PRIMO CONDONDO

Avvenuto con la legge del 20/02/1985 à Governo Craxi – Nicolazzi prevista inizialmente come una legge provvisoria la quale conseguenza fù quella di ammettere al condono edilizio tutti gli abusi realizzati fino al 1 Ottobre 1983.

Per tutte le strutture costruite in aeree a vario titolo vincolate il rilascio in sanatoria (parleremo dopo di sanatoria)  era subordinato al parere favorevole dell’amministrazione preposte.

 

SECONDO CONDONO

Avvenuto con legge 23/12/1994 à 1° Governo Berlusconi il quale estende il risanamento di tutti gli abusi realizzati fino al 31/12/1993

 

A tal proposito inseriamo queste LIMITAZIONI:

  • Che le opere non abbiano comportato un ampliamento superiore al 30% delle volumetrie originarie?
  • Zone vincolate (vincolo paesaggistico)

 

 

 

TERZO CONDONO

L’ultimo condono risale al 2003 con decreto legge 269 poi convertito in legge n. 326 ha permesso di sanare tutti gli abusi realizzati entro il 31 Marzo 2003 dove la domanda andava presentata entro il 31 Marzo 2004 .

 

Con il condono essendo una legge speciale i cittadini possono ottenere l’annullamento, totale o parziale di un reato penale.

 

 

 

1*In diritto, modo di estinzione (anche openale) del reato di contravvenzione, quando per questa sia prevista la sola pena dell’ammenda, consistente nel pagamento volontario, prima dell’apertura del dibattimento o comunque del decreto di condanna, di una somma pari alla terza parte del massimo della pena prevista per il reato commesso, oltre le spese del giudizio; oamministrativa, sinon. meno proprio di conciliazione amministrativa

 

2* volumetrie originarie s’intende la grandezza originaria dell’edificio ad esempio

 

Termine e caratteristiche

SANATORIA

 

È un provvedimento amministrativo puo’ essere richiesto solo per quelle realizzazioni che per una strana ragione non hanno ottenuto la concessione edilizia anche se avrebbero potuto ottenerla.

 

 

REQUISITO FONDAMENTALE per richiedere la sanatoria è la doppia conformita’ alla disciplina urbanistica vigente sia al momento della realizzazione dell’abuso che al momento della richiesta di sanatoria.

 

Proviamo a fare un esempio per capirci meglio:

X realizza delle difformita’ rispetto al permesso di costruire ampliando ad esempio i m.

Dopo alcuni anni X decide di mettere in vendita il proprio immobile per poter fare cio’ X deve richiedere il permesso in sanitario per le difformita’ create.

Nel frattempo nel suo comune è stato approvato un nuovo piano regolatore*3 il permesso sarà concesso soltanto se anche il nuovo piano consente gli aumenti volumetrici, cosi come avveniva all’epoca dell’abuso.

Naturalmente dopo aver richiesto l’autorizzazione bisognerà corrispondere una sanzione pecuniaria (consiste nel pagamento di una somma ) che è pari al doppio del contributo di costruzione da pagare .

Nel caso in cui l’entita’ di tali oneri non sia quantificabile, (se si realizza una finestra ad esmpio) si paghera’ un importo minimo di € 516.

 

I soggeti che possono richiedere il permesso sono:

– Colui che ha realizzato l’abuso;

il proprietario dell’immobile;

 

Una volta presentata la richiesta di sanatoria, il dirigente dell’ufficio competnte dovra’ pronunciarsi entro 60 giorni.

La richiesta s’intendera’ rifiutata se decorsi i 60 giorni l’ufficio non risponde.

 

Per, concludere ricordiamo che il Piano Casa non è un condono pertanto permette di realizzare ampliamenti, demolizioni o ricostruzioni con aumento di volume, a determinate condizioni, ma non di sanare delle opere gia’ realizzate irregolarmente.

 

FONTE REDAZIONE CROSSIMMOBILIARE.COM USCITA DEL 28 APRILE 2016

 

 

 

 

 

*3 è uno strumento urbanistico che regola l’attività edificatoria all’interno di un territorio comunale

 

 

 

 

 

 

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