E’ già cominciato il conto alla rovescia per il pagamento della seconda rata dell’Imu e della Tasi per il 2016. I proprietari di prime case di lusso e di immobili diversi dall’abitazione principale dovranno versare il saldo entro il 16 dicembre. Molti sono i punti in comune tra le due (basti pensare alla base imponibile o la modalità di calcolo), ma quali sono le differenze?
Cos’è la Tasi e Cos’è l’Imu
La Tasi è l’acronimo per Tassa sui servizi indivibili. Serve per le spese di illuminazione, cura del verde, pulizia stradale e per tutti quei servizi erogati dal Comune e utilizzati in generale da tutti i cittadini per i quali non è possibile individuare un’utenza specifica (a differenza dei servizi “a domanda individuale” quali l’asilo nido o il trasporto scolastico cdove paga solo chi usufruisce dello specifico servizio). L’imposta municipale unica (IMU) è la tassa sulla proprietà degli immobili. E’ dovuta per le prime case solo se considerate di lusso (A/1, A/8 e A/9). Si paga sempre per la seconda abitazione e altri immobili.
Tasi e Imu sono la stessa cosa?
Imu e Tasi non sono certamente la stessa cosa, ma è innegabile che ci siano molte analogie tra le due imposte. Vediamo di quali si tratta
- La Tasi e l’Imu hanno la stessa base imponibile e analoghi criteri di calcolo
- Il periodo di proprietà di un immobile si calcola nello stesso modo: il calcolo procede per mesi e si conteggia il mese intero quando si ha la proprietà per almeno 15 giorni.
- Ogni comproprietario paga in ragione della quota di possesso e nel caso sia occupante o meno.
- Analoghe le regole per le case assegnate al coniuge in caso di sentenza di separazione personale o divorzio.
- In caso di decesso di uno dei coniugi, il coniuge supersiste ha l’obbligo integrale di versare la Tasi.
- I fabbricati rurali e strumentali hanno un trattamento di favore per quanto riguarda sia l’Imu che la Tasi.
Differenza tra Imu e Tasi 2016
- Quale tributo sui servizi locali, la Tasi si applica anche agli inquilini. La quota a carico dell’occupante è tra il 10 e il 30%, ma se la delibera comunale non lo specifica, si applica in automatico il 10%.
- Nell’Imu anche nel caso di locazione di una stanza, la casa è considerata “abitazione principale”, mentre nella tasi, l’inquilino paga una quota del tributo con aliquota dell’abitazione principale.
- Sono chiamati a versare la Tasi anche gli inquilini degli alloggi ex Iacp che non rispondono ai requisiti di alloggio sociale. Il tributo va determinato con le aliquote stabilite per gli altri immobili e poi diviso tra inquilino e proprietario.
- Per le cooperative edilizie, l’imposta è interamente è a carico della cooperativa in virtù del principio per cui ogni volta che si può parlare di abitazione principale, l’obbligo ricade sul proprietario.
- Per quanto riguarda la Tasi, i terreni agricoli sono sempre esenti, mentre l’esenzione nel caso dell’Imu vale solo per quanto riguarda i terreni incolti e quelli collocati nei cosiddetti comuni montani.
fonte idelista.it uscita del 24 Novembre 2016